Rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla normativa nazionale in tema di limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile
Cons. Stato, Sez. VI, ord. 27 marzo 2019, n. 2033
Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea osti ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.
L’assenza di certezza, nei dati scientifici attualmente a disposizione, in ordine al pregiudizio recato alla salute dalle emissioni elettromagnetiche impone infatti di definire, in ossequio al principio di precauzione, i limiti oltre i quali non sono legittime le dette emissioni, in guisa da segnare la misura dell’incomprimibilità del diritto alla salute, senza che il diritto alla comunicazione, come configurato nella disciplina europea, risulti sottoposto tuttavia ad arbitrarie ed ingiustificate compressioni o limitatazioni.
avv. Marco Bruno Fornaciari