Cga, ord., 3 luglio 2019, n. 347
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14 c.c.n.l. 2006 – 2009 – comparto Università, vale a dire i “giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”
L’inapplicabilità della disciplina contenuta nei contratti collettivi concernenti il comparto del personale dell’Università e, quindi, anche della disposizione de qua, al personale docente rinviene conferma, infatti, nell’art. 12 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 (c.c.n.q.) dell’11.6.2007, il quale espressamente esclude dall’ambito di operatività di tale comparto i professori e ricercatori universitari.
avv. Marco Bruno Fornaciari