Corte cost., 21 giugno 2019, n. 153
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «[l]e limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d’acqua previste dall’articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d’acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso».
Risultano sottratte alle limitazioni previste dal piano regionale di tutela delle acque, infatti, le domande di concessione presentate prima della sua approvazione, consentendo così di prescindere, nella loro valutazione, dalle previsioni della pianificazione e programmazione che tendono a garantire l’equilibrio del bilancio idrico.
avv. Marco Bruno Fornaciari