T.A.R. Molise, 8 luglio 2019, n. 233
Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. Molise precisa come durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ciò in quanto il cumulo dei permessi consentito dall’art 42, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore. Il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone necessariamente, infatti, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.
Affinché le festività ed i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati, ma vanno in esso interamente conteggiati.
I periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo, che appare idoneo a determinare una vera e propria sospensione, seppure temporanea, dell’attività lavorativa.
avv. Marco Bruno Fornaciari