Corte cost., 29 luglio 2019, ordd. nn. 167 e 168
La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102 s.m.i., del D.L 3 agosto 2009, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost..
La norma de qua era stata oggetto di censura nella parte in cui prevede che le procure regionali della Corte dei conti esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), ovvero nelle sole ipotesi di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale.
Alla stregua della della precedente giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 15 dicembre 2010, n. 355, successivamente confermata dalle ordinanze n. 219, 221 e 286 del 2011), infatti, quanto all’ambito oggettivo della norma oggetto di q.l.c., rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. Non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento <<soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio dell’amministrazione>>, in guisa da dare coerenza alla disciplina del danno all’immagine all’interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurre i casi di responsabilità amministrativa, all’evidente scopo di consentire un esercizio dell’attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti>> […] (Corte cost., n. 355/2010).
avv. Marco Bruno Fornaciari