Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 luglio 2019, n. 17869
Con la pronuncia dedotta in epigrafe, la Corte di Cassazione precisa come, giusta l’art. 1068, comma 1 c.c., ai fini del trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo occorre il consenso del proprietario del fondo servente, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo, invece, necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto (conf. Cassazione civ., Sez. II, 19 aprile 2012, n. 6130).
avv. Marco Bruno Fornaciari