Cons. Stato, Sez. IV, ord. 15 luglio 2019, n. 4950
Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni: a) se il giudicato civile, sull’obbligo di restituire un’area al proprietario da parte dell’Amministrazione occupante sine titulo, precluda o meno l’emanazione di un atto di imposizione di una servitù di passaggio, col mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare; b) se la formazione del giudicato interno – sulla statuizione del TAR per cui il giudicato civile consente l’attivazione di un ordinario procedimento espropriativo – imponga nella specie di affermare che sussiste anche il potere dell’Amministrazione di imporre la servitù di passaggio ex art. 42 bis, comma 6, t.u. n. 327 del 2001; c) se la preclusione del ‘giudicato restitutorio’ sussista anche quando la sentenza (nella specie, del giudice civile) non abbia espressamente precluso l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 42 bis per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto; d) se la preclusione del ‘giudicato restitutorio’ sussista solo in relazione ai giudicati formatisi dopo la pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, ovvero anche in relazione ai giudicati formatisi in precedenza.
L’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, T.U.Espr., trova applicazione testualmente, infatti, quante volte, per qualsiasi ragione, un bene immobile altrui sia utilizzato dall’Amministrazione per scopi di interesse pubblico, in disparte le circostanze che hanno condotto alla occupazione sine titulo e la riconducibilità di tali circostanze a vicende di natura privatistica o pubblicistica.
L’Amministrazione, anche nell’ipotesi di attivazione di un procedimento ablatorio nella forma semplificata ex art. 42-bis del T.U.Espr. e dell’occupazione divenuta sine titulo nel torno di tempo successivo alla dichiarazione di nullità di un contratto, serba in proprio capo la possibilità di esplorare l’ipotesi di concludere un contratto di acquisto ovvero un accordo di cessione, in guisa da prevenire contenziosi; e la decisione, in omaggio ai princìpi di buon andamento e di economicità, oltre che ad esigenze di coerenza del sistema, quanto all’esercizio del proprio potere pubblicistico, dopo aver constatato l’indisponibilità del proprietario o la inaccoglibilità della sua richiesta in rapporto al valore oggettivo del bene.
avv. Marco Bruno Fornaciari