CGUE, Sez. IV, 19 giugno 2019, C-41/18
L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce.
L’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, pertanto, non è conforme all’ordinamento europeo per la parte in cui limita la possibilità per l’amministrazione di escludere da una procedura d’appalto un operatore economico qualora, in particolare, essa dimostri, con mezzi adeguati, che lo stesso operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; i medesimi gravi illeciti professionali, che possono risultare da significative carenze verificatesi nell’esecuzione di un precedente appalto pubblico, hanno dato luogo alla risoluzione del contratto concluso dal medesimo con l’amministrazione aggiudicatrice, ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; che tale risoluzione non è stata contestata in giudizio o è stata confermata all’esito di un giudizio.
L’interdizione del potere discrezionale dell’amministrazione sortito dalla proposizione di un ricorso contro la risoluzione di un precedente contratto d’appalto di cui l’offerente era firmatario, anche qualora il suo comportamento sia risultato tanto carente da giustificare tale risoluzione, non è idonea, infatti, a preservare l’effetto utile della previsione dell’art. 57, paragrafo 4, lettera c) o g), della Direttiva n. 2014/24/UE; e disincentiva l’adozione di misure di self cleaning da parte dell’aggiudicatario nei cui confronti è stata emanata una decisione di risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico, in guisa da dimostrare di essere affidabile e meritevole di fiducia, sebbene ricorra un motivo di esclusione.
avv. Marco Bruno Fornaciari