CGUE, sez. V, 11 luglio 2019, C-697/17, Telecom Italia s.p.a.
L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell’ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un’offerta.
Il principio della parità di trattamento ed il principio della concorrenza non risultano vulnerati, infatti, nell’ipotesi in cui risulti aumentata la capacità dell’offerente, non sia dimostrata la sussistenza di un accordo di tipo collusivo volto ad alterare gli equilibri della procedura e l’operazione non sia idonea a generare vantaggi ingiustificati rispetto agli altri offerenti, sebbene ricorra una astratta lesione del principio di identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici preselezionati e quelli che presentano le offerte di cui all’art. 51, paragrafo 3, della Direttiva n. 2004/17/CE.
avv. Marco Bruno Fornaciari