C.g.a., ord. 3 luglio 2019, n. 647
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”, non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14, C.C.N.L. 2006 –2009 – comparto Università, vale a dire i “giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”.
Secondo la prospettazione del giudice remittente, la disposizione oggetto di q.l.c. darebbe luogo, infatti, ad una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego “privatizzato” e dipendenti pubblici in regime di impiego “non privatizzato”, in danno di questi ultimi, atteso che la disposizione de qua non distingue tra assenza per malattia da grave patologia ed assenza per malattia non da grave patologia, in guisa da non escludere, diversamente da quanto previsto per il personale contrattualizzato delle Università, sì delicati interventi chirurgici e la connessa c.d. terapia salvavita dal computo del suddetto periodo massimo di comporto.
avv. Marco Bruno Fornaciari