Corte cost., 12 luglio 2019, n. 175
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
Il dubbio di costituzionalità prospettato in riferimento all’art. 117, commi 2, lett. l) e 3 Cost., di carattere pregiudiziale rispetto alle dedotte q.l.c. che assumevano quale parametro gli artt. 3, 42 e 97 Cost., si rivela infatti fondato, atteso che la disposizione regionale censurata reca una previsione di valenza generale, piuttosto che intervenire su un aspetto specifico correlato al governo del territorio entro il perimetro tracciato dalla competenza legislativa concorrente, in disparte il richiamo alle circoscritte deroghe.
La disposizione vetitoria de qua, contraddistinta da un tenore letterale inequivocabile e collocata in una più ampia disciplina degli interventi edilizi nel territorio agricolo, involge quelle recinzioni, oggetto di una trama di disposizioni nell’ambito del Libro III del Codice civile e suscettibile di essere limitata e conformata dalle norme urbanistiche soltanto in funzione di preminenti interessi pubblici (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 marzo 2015, n. 362; 5 febbraio 2008, n. 40; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 maggio 2012, n. 532), che, in quanto poste a difesa della proprietà dalle ingerenze materiali e non idonee a sortire alcuna trasformazione del territorio, sono espressione dello ius excludendi alios, che assiste il diritto di proprietà e che si distingue dall’esercizio dello ius aedificandi in ragione delle caratteristiche concrete del manufatto edilizio e dell’impatto che esso produce sul territorio.
avv. Marco Bruno Fornaciari