Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2019, n. 5379
La confisca, intesa come spossessamento del bene, disposta a fronte di una lottizzazione abusiva, ha natura di sanzione intrinsecamente penale e, come tale, anche quando venga in concreto applicata da un’autorità diversa dal Giudice penale, ovvero dall’Autorità amministrativa, può essere disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti. Ne consegue che la buona fede degli acquirenti – che non può essere aprioristicamente esclusa, anche in considerazione del fatto che l’acquisto dei singoli immobili è avvenuto a mezzo di un atto pubblico notarile e riguarda edifici che dal punto di vista strettamente edilizio sono stati sanati – ben può in ipotesi precludere i successivi provvedimenti di natura sanzionatoria volti allo spossessamento ed alla demolizione dei fabbricati, ma non può rappresentare una valida ragione di annullamento del provvedimento del Comune che disponeva l’immediata sospensione dell’attività lottizzatoria, al fine di impedire ulteriori conseguenze dell’abuso perpetrato, che ha avuto certamente origine ben prima dell’acquisto dell’immobile da parte degli appellanti.
Avv. Marco Bruno Fornaciari