Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425
L’utilizzo di apparecchi elettronici di dissuasione deve essere posto sullo stesso piano di altri sistemi alternativi, tra cui la falconeria. E ciò in relazione al fatto che l’ENAC, nelle linee guida relative alla «predisposizione di un piano di prevenzione e controllo», elenca i vari sistemi di allontanamento incruento dei volatili dagli aeroporti e tra essi comprendendovi i seguenti: «cannoni a gas» e «Distress-call e sistemi elettronici» e, come altro sistema, la «falconeria». Deve conseguentemente ritenersi errato negare il possesso delle necessarie capacità tecniche ad un operatore che ha svolto il servizio mediante uno dei sistemi consentito dall’ente pubblico del settore. Ciò peraltro, precisa la sentenza, senza considerare gli inconvenienti legati all’impiego della falconeria, ed essenzialmente legati all’impossibilità di fare ricorso ai falchi durante la notte, in presenza di vento forte, pioggia o nebbia, durante le ore più calde del giorno, o rispetto a volatili di più grandi dimensioni (viene fatto l’esempio degli aironi) o appartenenti a specie aggressive (come le cornacchie).
Avv. Marco Bruno Fornaciari