Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972
Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale (od a verifica di assoggettabilità) le “estensioni” o le “modifiche” di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti
Il Collegio prende le mosse dalla disposizione dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, punto 8, lett. t, ai sensi del quale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”.
Siffatta interpretazione risponde a ragioni d’ordine logico: la sottoposizione di modifiche od estensioni di progetti alla procedura di VIA si spiega solo se il progetto modificato od esteso sia, a sua volta, ancora da sottoporre a VIA secondo la normativa vigente.
Argomentando a contrario, infatti, si avrebbe che dovrebbero essere sottoposte a VIA (ossia ad un aggravamento del procedimento – cfr. art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990) modifiche od estensioni di un progetto che, se fosse presentato ora, non vi dovrebbe essere ab ovo sottoposto. Ciò, invero, significherebbe, da un punto di vista giuridico, ascrivere efficacia ultra-attiva alle norme che perimetrano l’ambito dei progetti da sottoporre a VIA (od alla preliminare verifica di assoggettabilità), sterilizzando irreversibilmente l’efficacia normativa dell’eventuale disciplina sopravvenuta
Il Collegio, in ottica più ampia, evidenzia che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale – di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato – è superflua, anche in omaggio al principio di economicità dell’azione amministrativa, quante volte al progetto originario siano apportate modifiche, quale un generale ridimensionamento strutturale dell’opus, che risultino più conformi agli interessi pubblici, proprio con riferimento a quegli aspetti (nella specie, il volume) potenzialmente pericolosi per gli specifici profili di sensibilità ambientale presi in considerazione, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale.
Avv. Marco Bruno Fornaciari