Corte cost., 16 luglio 2019, n. 179
È incostituzionale, per violazione del combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., con riguardo al principio di sussidiarietà verticale, l’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici sulla base dei principi previsti dalla medesima legge regionale n. 31 del 2014 (riduzione consumo suolo e riqualificazione di quello degradato), di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente.
La compressione della potestas variandi in capo all’amministrazione comunale, anche in caso di eliminazione di precedenti facoltà edificatorie, non soltanto impedisce oltre misura l’esplicazione di una funzione fondamentale degli enti locali ed in particolare di quelli comunali, quale la pianificazione urbanistica, ma addirittura preclude, in termini “paradossali”, il raggiungimento “in anticipo” delle finalità di fondo della legislazione regionale, ovvero la riduzione del consumo di suolo, che costituisce, peraltro, senz’altro legittimo esercizio delle proprie competenze costituzionalmente riservate in materia di governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost.).
Avv. Marco Bruno Fornaciari