Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749
Una non chiara calligrafia rende non solo difficoltosa la lettura dell’elaborato, ma può impedirne la effettiva comprensibilità e rendere impossibile trarre un giudizio compiuto sui suoi contenuti. Le delineate conseguenze della non chiara calligrafia, per un verso, non possono essere imputate alla commissione di concorso e, per altro verso, non possono determinare di per sé l’illegittimità di un giudizio negativo sugli elaborati concorsuali, atteso che incombe sui candidati un onere di diligenza anche quanto alla formale redazione dell’elaborato con calligrafia chiara ed intellegibile onde consentire alla commissione di svolgere compiutamente e correttamente la propria funzione.
Non è predicabile la dedotta irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione per il solo fatto che non siano stati evidenziati problemi di calligrafia; costituisce dato di comune esperienza (soprattutto durante lo svolgimento di prove concorsuali) che la calligrafia possa essere influenzata da una serie di fattori anche emotivi e contingenti, quali la ristrettezza dei termini assegnati per la redazione dell’elaborato, l’approssimarsi della scadenza del termine finale per la consegna, l’essere costretti dalla complessità dell’argomento a più stesure dello stesso.
Il Collegio richiama, quindi, quanto già evidenziato in precedenza in ordine alla natura ampiamente discrezionale dei giudizi formulati dalle commissioni di concorso, che come tali sfuggono al sindacato di legittimità salve le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto.
Avv. Marco Bruno Fornaciari