Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058
Va annullata con rinvio al giudice di primo grado la sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’esito di una gara pubblica per la non corretta valutazione delle offerte tecniche sul rilievo dell’insindacabilità giurisdizionale dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche.
La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma infatti che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza nemmeno scrutinare l’essenza delle sue fondamentali censure tecniche, è tuttavia una “formula pigra” e reca una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione ed un’abdicazione alla propria doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un giudizio che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e, cioè, di un sindacato giurisdizionale intrinseco, ma “debole”.
Una sentenza che quindi non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità della stessa in difetto assoluto di motivazione, come ha stabilito l’Adunanza Plenaria in alcune fondamentali pronunce.
Avv. Marco Bruno Fornaciari