Corte cost., 26 luglio 2019, n. 208
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in riferimento all’art. 3, comma 1, della Costituzione – dell’art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), nella parte in cui non consente il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, diversi dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione de qua immune dalle censure sollevate, attesi il peculiare rapporto tra legge statale e legge regionale in tema di condono edilizio; la non comparabilità tra il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (che è condonabile) e le altre tipologie di interventi che conducono alla possibile moltiplicazione delle unità abitative; il rapporto tra principio di uguaglianza e carattere “eccezionale” della norma regionale, derogatoria rispetto al divieto generale di condono degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento delle unità immobiliari.
Avv. Marco Bruno Fornaciari