Cass., Sez. III Civ., 29 agosto 2019, n. 21792
Al fine di escutere la garanzia fideiussoria di cui al d.lgs. n. 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire), la quale tutela il promissario acquirente di un immobile dall’eventuale crisi del costruttore, il contratto preliminare di compravendita dell’immobile deve essere ancora vigente al momento dell’apertura dello stato di crisi dell’azienda.
Il Collegio non aderisce ad un recente e difforme precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III Civ., 15 maggio 2018, n. 11761) e precisa come la ratio dell’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 debba identificarsi con la tutela di tutti coloro che siano parti contraenti al momento dell’apertura dello stato di crisi e non anche di tutti quelli che, anche per inadempimento della costruttrice, abbiano risolto il contratto in epoca precedente alla crisi, da intendersi alla stregua dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 122/2005 quale crisi giuridica e non come qualsiasi crisi di tipo economico che conduca ad un inadempimento.
Avv. Marco Bruno Fornaciari