Cons. Stato, Sez. V, ord. 6 agosto 2019, n. 5581
Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: “se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all’ACI”.
La disposizione dell’art. 5 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) che disciplina i “principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, è ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato a livello eurounitario, che individua tassativamente i limiti entro i quali detti accordi tra enti pubblici possono essere conclusi in esenzione dalla gara.
Il Collegio osserva infatti come l’affidamento diretto dalla Regione Campania ad ACI, ente pubblico non economico, senza scopo di lucro, annoverato dalla l. n. 70 del 1975 tra gli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”, possa ritenersi stipulato in violazione delle condizioni che, sulla scorta della disposizione dell’art. 5 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato a livello eurounitario, devono sussistere affinchè possa ritenersi giustificata la omissione della pubblica gara nella ipotesi di accordi di cooperazione tra diverse amministrazioni aggiudicatrici, volti allo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comuni.
Esclusa la ipotesi di mera riorganizzazione di compiti di servizio pubblico tra amministrazioni, la disposizione de qua, sotto la veste di un partenariato pubblico-pubblico, pare celare l’affidamento di un servizio secondo lo schema dell’appalto o della concessione, che dovrebbe, dunque, presupporre il previo espletamento di una gara pubblica, atteso il carattere oneroso dell’accordo, che non contempla, inoltre, “una reale divisione di compiti e responsabilità”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari