Cass., Sez. II Civ., 2 settembre 2019, n. 21947
Qualora l’acquirente agisca per l’esecuzione del contratto preliminare dichiarandosi disponibile al pagamento della parte residua del prezzo, si integra il riconoscimento del diritto che vale a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.
Né può assumere rilevanza in senso contrario l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, formulata dalla stessa parte e finalizzata a giustificare il proprio inadempimento a fronte della domanda di risoluzione ex adverso proposta.
Avv. Marco Bruno Fornaciari