Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058
Deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’ art. 105, comma 1 c. p. a., in quanto nulla per difetto assoluto di motivazione, una sentenza che non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, recando la stessa una motivazione apodittica e tautologica, come ha stabilito l’Adunanza Plenaria in alcune fondamentali pronunce (ex plurimis, Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15).
La grave ed irrimediabile anomalia motivazionale, ha ricordato l’Adunanza Plenaria nelle sue pronunce, si identifica non solo nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, ma anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile.
La motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell’appello, in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture circa la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo corpus motivazionale, sicché una sentenza “congetturale” è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce, e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi.
Avv. Marco Bruno Fornaciari