La domanda-pregiudiziale già rimessa alla Corte di Giustizia può essere ritirata dal giudice nazionale (Cons. Stato, Sez. V, ord. coll. 30 settembre 2019, n. 6551).
Se è vero, infatti, che compito della Corte di Giustizia dell’Unione europea è di assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 T.U.E.) ed il rinvio pregiudiziale è lo strumento principale per garantire l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto euro – unitario, il ritiro di una domanda-pregiudiziale, contemplato nell’art. 100, comma 1 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (Reg. int. 25 settembre 2012), che sia dipeso dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia che abbia pronunciato sulla medesima questione interpretativa – fattispecie che integra uno degli incidenti processuali idonei a comportare l’estinzione del procedimento principale, giusta il par. 24 delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domanda-pregiudiziale (2018/C 257/01)” (in G.U.C.E. del 20 luglio 2018) – non mette in discussione tali principi generali, ma ne dà concreta attuazione nei limiti dell’effettiva utilità per il giudice nazionale.
La richiesta di intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea allo scopo di contribuire all’effettiva amministrazione della giustizia, peraltro, deve essere armonizzato con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), che sarebbe inammissibilmente violato allorché fosse da attendere la pronuncia della Corte su domanda-pregiudiziale allorquando nel tempo intercorrente dalla avvenuta rimessione nel giudizio principale la questione stessa sia già stata risolta dalla Corte (tanto più quando la pronuncia attesa è un’ordinanza di mero rinvio alla precedente sentenza, cfr. art. 99 reg. della Corte di Giustizia cit.).
Il ritiro della domanda-pregiudiziale da parte del giudice nazionale non comporta poi, come pure paventato dalla società appellante, la violazione delle norme del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, né la lesione delle competenze sue proprie perché, a fronte del ritiro della domanda di-pregiudiziale, resta nella valutazione della Corte decidere se pronunciarsi o meno, come si evince dalla lettura dell’art. 100, comma 1, seconda parte, del Regolamento citato ove è affermato che “Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto”, nonché dal successivo secondo comma, a mente del quale “Tuttavia la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari