L’interpretazione complessiva delle clausole-contrattuali disposta dall’art. 1363 c. c. e da intendere quali “singole proposizioni in cui è espressa la volontà delle parti” (Cass. Civ., 21 febbraio 1995, n. 1877), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate quale strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti (Cass., S. U., 30 agosto 2019, n. 21873).
Le clausole-contrattuali, infatti, nell’indagine ermeneutica, valgono per il loro rilievo di mero fatto significante un dato contenuto negoziale e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare.
Anche le clausole-contrattuali non valide e perciò inidonee a produrre effetti giuridici negoziali, quale la scelta delle parti di assoggettare un rapporto contrattuale alla legge sostanziale di un altro paese, pertanto, possono e devono essere impiegate a norma dell’art. 1363 c. c. per la ricostruzione dell’esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità, senza che possa assumere valenza decisiva, ai fini dell’interpretazione delle clausole-contrattuali,
Inoltre, deve essere precisato come, nell’interpretazione negoziale ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c. c., il giudice non possa arrestarsi ad una interpretazione atomistica delle singole dichiarazioni negoziali, ma debba collegarle e raffrontarle tra loro al fine di desumerne e chiarirne il significato.
E’ stato pure affermato espressamente dalla giurisprudenza di legittimità che, nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c. c. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole-contrattuali e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, mediante attribuzione a ciascuna del senso risultante dall’intero negozio.
La violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole-contrattuali, pertanto, si configura non soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali delle clausole da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre clausole-contrattuali, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili.
Avv. Marco Bruno Fornaciari