Un cimitero, per quanto non più attivo ovvero in disuso, non per questo perde le sue proprie connotazioni e permane dunque quanto meno il vincolo legato alla persistente sepoltura in esso delle tumulazioni già avvenute nel tempo (Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2019, n. 6771).
Questo spiega, basicamente, perché, pur non essendo un cimitero ancora attivo, il relativo vincolo non viene meno.
Come osservato nella recente giurisprudenza del Collegio quanto all’art. 338 del r. d. 1265 del 1934, inerente alla distanza minima di collocazione dei cimiteri dal centro abitato, “la mera previsione da parte del legislatore di una possibile azione amministrativa finalizzata alla riduzione dell’estensione della fascia di rispetto non identificava, e non identifica, un mutamento della natura intrinsecamente e indefettibilmente assoluta del vincolo, ma consentiva e consente ai pubblici poteri di disporre, nel contesto delle proprie funzioni di pianificazione del territorio e mediante il procedimento speciale inderogabilmente al riguardo contemplato, la localizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e di standard e, in genere, la realizzazione di opere edilizie e l’insediamento di attività reputate compatibili, sotto il profilo sia igienico-sanitario, sia del mantenimento della sacralità del luogo, con la perdurante insistenza del vincolo. Ma – giova ribadire – tutto ciò poteva e può a tutt’oggi avvenire solo ed esclusivamente per iniziativa dei pubblici poteri e nelle forme tassativamente contemplate ad oggi nell’attuale testo del comma in esame, e all’epoca dei fatti di causa nel suo testo pro tempore vigente” (Cons. Stato, Sez. II, 26 agosto 2019, n. 5863).
Il concetto che ne deriva è che la riduzione del limite metrico del vincolo cimiteriale, consentito dalla legge, non vale affatto a determinare – in loco ed a favore di privati – una simmetrica espansione metrica della superficie a disposizione dell’edilizia privata ovvero (il che è concettualmente connesso) a disposizione di procedure di sanatoria di edificazioni già realizzate sine titulo.
Avv. Marco Bruno Fornaciari