La circostanza, puramente fattuale, che in genere il mutamento di destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico, essendo i privati interessati a conseguire il massimo sfruttamento delle potenzialità connesse all’uso del territorio, nei limiti consentiti dall’ordinamento, non preclude la possibilità che – invece – vi sia un utilizzo meno “invasivo” del territorio, con il conseguente diritto alla ripetizione degli oneri-di-urbanizzazione eventualmente pagati in eccedenza (Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7020).
Ciò, in termini generali, risponde alla logica sottesa all’istituto civilistico dell’indebito oggettivo (art. 2033 c. c.), che è un principio generale dell’ordinamento giuridico, perché sorregge e giustifica, sul piano causale, ogni spostamento patrimoniale della ricchezza, a prescindere dalla natura (pubblicistica o privatistica) del titolo dell’obbligazione.
Chiunque, infatti, ha eseguito un pagamento non dovuto, quale gli oneri-di-urbanizzazione che eccedano la misura dell’effettivo impiego del territorio, ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato sine causa.
Il costante indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, ammette – d’altronde – la rideterminazione degli oneri-di-urbanizzazione con scomputo, in materia di rilascio del titolo abilitativo e di successiva richiesta di variante; nonché la restituzione degli oneri-di-urbanizzazione pagati, in materia di rinuncia al titolo edilizio; o di sua mancata esecuzione, in tutto o in parte; ovvero, di sua decadenza (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3714/2003).
Il contributo per gli oneri-di-urbanizzazione per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. del Molise n. 30/2009, poi modificato dall’art. 12, della L.R. n. 7 del 14 aprile 2015 ed in rapporto di specialità con l’art. 16 del D. P. R. n. 380/2001 (c. d. Testo Unico edilizia) è, infatti, come già rilevato, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio; e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, ovvero si verifichi con una diversa incidenza, e si dia il caso di uno spostamento patrimoniale di ricchezza non causalmente giustificato, non vi sono ostacoli ad ammettere la restituzione dell’indebito (e comunque il computo di quanto già versato).
Avv. Marco Bruno Fornaciari