In materia di occupazione-di-suolo-pubblico, l’Amministrazione è chiamata ad esercitare, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, un’ampia discrezionalità che non si esaurisce nell’individuazione delle aree da occupare, ma riguarda anche la dimensione, i tempi, i modi dell’occupazione, nonché le eventuali restrizioni ritenute, di volta in volta, opportune per esigenze urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche e di viabilità (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8256).
Nel caso di specie, il Comune di Venezia aveva disciplinato l’occupazione-di-suolo-pubblico per le finalità di cui all’art. 52, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 42 del 2004, norma che attribuisce ai Comuni la competenza ad individuare, sentito il Soprintendente, le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio, ovvero, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, di vietare con apposite determinazioni gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione.
La detta norma, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nel caso di specie, non impone alcun obbligo di specifica ed espressa motivazione circa la sussistenza di ragioni di necessità che giustificano detti divieti o restrizioni, atteso che gli atti di pianificazione e programmazione, quale la delibera con la quale il Comune avii procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico risultate non più compatibili con le sopravvenute esigenze pianificatorie – peraltro suscettibili di essere anche chiarificate dalle osservazioni dei privati interessati e dalle risposte che l’amministrazione ha ritenuto di fornire al riguardo – sono esclusi dall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e soggetti in materia a norme particolari.
Le ragioni delle scelte compiute dall’amministrazione in materia di occupazione-di-suolo-pubblico, connotate da ampia discrezionalità, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, infatti, sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi ed ai criteri di fondo del piano, quali emergono dagli atti del procedimento e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ipotesi qui insussistenti.
Avv. Marco Bruno Fornaciari