Dalla piana esegesi dell’art. 80, commi 5 e 10, d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo vigente ratione temporis (gennaio-febbraio 2019), si evince che la risoluzione per inadempimento del contratto (e comunque la commissione di gravi illeciti professionali) assumono rilevanza ai fini della ammissione e della esclusione-dalla-gara pubblica (e costituiscono quindi oggetto dell’obbligo dichiarativo) per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data dell’accertamento definitivo; in mancanza di ulteriori indicazioni normative, la data dell’accertamento definitivo deve intendersi quella in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo che ha accertato la violazione degli obblighi contrattuali ed ha quindi contestato la risoluzione in danno, e ciò a prescindere dalla eventuale impugnazione dello stesso provvedimento e dalla pendenza del relativo giudizio (T. A. R. Molise, 31 dicembre 2019, n. 483).
Il Collegio, atteso alla previa individuazione delle norme applicabili ratione temporis alla fattispecie oggetto di ricorso (art. 80, commi 5 e 10 del d.lgs. n. 50 del 2016), resa necessaria dalle ripetute modifiche legislative intervenute nel corso del tempo e che hanno interessato le dette norme, ritiene che il principio di diritto richiamato in epigrafe rinvenga conferma nel disposto dell’art. 57, comma 7 della Direttiva 2014/24/UE, che – munita di efficacia diretta e verticale nell’ordinamento interno – stabilisce il limite di tre anni dalla data del fatto per il computo del periodo di esclusione-dalla-gara pubblica dell’operatore economico nell’ipotesi in esame; e, dunque, priva di rilevanza gli accadimenti sopravvenuti rispetto all’accertamento amministrativo dell’inadempimento ascritto al concorrente, ai fini della decorrenza del termine.
Sul punto, il Tar richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha precisato come il carattere definitivo dell’accertamento di cui all’art. 80, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, debba intendersi riferito all’adozione dell’atto definitivo, ovvero di conclusione del procedimento di risoluzione, ai fini del computo della durata del periodo di esclusione-dalla-gara pubblica dell’operatore economico (Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2895).
Da ultimo e per inciso, il Collegio chiarisce il carattere sostanzialmente diverso delle prescrizioni recate dall’art. 80, comma 10-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiunto dall’art. 1, comma 20, lett. o), numero 5) del d. l. n. 32 del 2019, convertito con modificazioni nella l. n. 55 del 2019, che – con un aggravamento della posizione del dichiarante che sia insorto in giudizio, non conforme con la prescrizione di cui all’art. 57, comma 7 della Direttiva 2014/24/UE – riferisce espressamente il periodo triennale di esclusione-dalla-gara pubblica dell’operatore economico alla sola ipotesi nella quale sia stato adottato un provvedimento amministrativo di esclusione, la cui contestazione in giudizio importa il decorso del detto termine a partire dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Avv. Marco Bruno Fornaciari