La regola di alternatività opera anche quando, dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede; è pertanto inammissibile l’impugnazione in sede giurisdizionale del decreto di esproprio se con precedente ricorso-straordinario al Presidente della Repubblica era stata impugnata l’occupazione d’urgenza dei terreni (Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 545).
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Campania, Sezione distaccata di Salerno, i comproprietari di un compendio di suoli, interessato da plurime procedure espropriative, instavano per l’annullamento del decreto di esproprio delle aree, sulle quali era stato realizzato un edificio scolastico in pendenza di occupazione temporanea, sebbene omettessero l’impugnazione di atti sopravvenuti, come accertato nel corso del giudizio di primo grado.
I ricorrenti – che chiedevano anche il risarcimento del danno illegittimo lamentato – formulavano cinque motivi di censura avverso il provvedimento gravato, dedotti in via derivata dagli atti presupposti – inerenti l’approvazione del progetto preliminare e quello esecutivo dell’opera pubblica realizzata, nonché l’occupazione d’urgenza dei terreni – già oggetto di gravame proposto con ricorso-straordinario al Presidente della Repubblica, rispetto ai quali reiteravano l’impugnazione.
Il Tar Campania dichiarava inammissibile il ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso-straordinario e ricorso giurisdizionale, enunciato dall’all’art. 8, comma 2 del d. P. R. n. 1199 del 1971.
Ad avviso del Collegio, infatti, la sostanziale unità del procedimento espropriativo, confermata dal dato testuale dell’art. 8 del d. P. R. n. 327 del 2001 (T. U. Espr.), avrebbe importato la natura giuridica degli atti già gravati in sede straordinaria quali atti presupposti rispetto al decreto di esproprio, impugnato con ricorso giurisdizionale e da qualificare quale atto derivato.
Tale assimilazione, pertanto, avrebbe determinato la violazione del richiamato principio di alternatività tra ricorso-straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale di cui all’art. 8, comma 2 del d. P. R. n. 1199 del 1971, che – testualmente riferito all’ipotesi di ricorsi proposti avverso gli stessi atti – dovrebbe ritenersi applicabile, in via estensiva, anche nel caso di impugnazione proposta nelle due sedi – giurisdizionale e straordinaria – avverso atti avvinti da un rapporto di presupposizione/conseguenzialità, attesa l’identità sostanziale dei due gravami in relazione alla ratio della norma.
Gli interessati, quindi, proponevano ricorso in appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, con il quale censuravano la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponevano le censure non esaminate nel merito.
L’Amministrazione comunale resisteva in giudizio.
Parte appellante, in particolare, contestava l’applicazione estensiva del principio di alternatività tra ricorso-straordinario e ricorso giurisdizionale, atteso che soltanto la sostanziale identità dell’oggetto mediato della controversia avrebbe potuto comportare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta successivamente. Soltanto in tale ipotesi, infatti, gli interessi che fanno capo al privato riceverebbero tutela dall’annullamento del provvedimento applicativo, conseguente all’accoglimento del ricorso-straordinario contro l’atto presupposto.
Il Collegio respinge integralmente il gravame proposto avverso la sentenza del Tar Campania, sebbene qualifichi la pretesa risarcitoria formulata da parte appellante nel primo grado di giudizio come infondata piuttosto che inammissibile.
La Sezione, anche sulla scorta del richiamo ad un recente precedente della propria giurisprudenza, precisa il carattere teleologico dell’indirizzo pretorio maggioritario che aderisce alla tesi favorevole all’applicazione estensiva del principio di alternatività tra ricorso-straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale di cui all’art. 8, comma 2 del d. P. R. n. 1199 del 1971, in ragione di una nozione di alternatività di carattere sostanziale, che contempla le esigenze di economia dei giudizi e che persegue la finalità di evitare contrasti tra giudicati.
Il ricorso-straordinario, pertanto, esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e, in virtù del principio di alternatività, esclude che l’impugnazione degli atti connessi possa avere luogo mediante distinto ricorso proposto in diversa sede, quale quella giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 agosto 2019, n. 5856).
Ad avviso del Collegio, il vulnus recato al diritto di difesa dall’impossibilità di esercitare con il ricorso-straordinario al Presidente della Repubblica – ammesso esclusivamente avverso atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (art. 8, comma 1 del d. P. R. n. 119 del 1971) – azioni differenti rispetto a quella di annullamento, non involge la proposizione di una domanda risarcitoria, contemplata dall’art. 30 c. p. a. anche in via autonoma ed indipendentemente dalla rituale impugnazione dell’atto lesivo.
Avv. Marco Bruno Fornaciari