Ai sensi dell’art. 84, comma 1, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, i procedimenti-cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all’art. 56 c. p. a.; non può dunque essere accolta l’istanza del ricorrente di trattazione della domanda cautelare in esito alla camera di consiglio, secondo il rito ex art. 55 c. p. a., eventualmente previo “abbinamento” o rinvio della trattazione dell’istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione ex lege) alla trattazione in camera di consiglio.
E’ quanto ha deciso da T. A. R. Puglia – Bari, Sez. II, dec. 26 marzo 2020, n. 139.