Una limitazione da parte degli Stati membri dell’Unione Europea all’accesso degli studenti provenienti da Università straniere per gli anni di corso successivi al primo anno delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, limitazione costituita dal superamento di una prova selettiva nazionale, prevista peraltro dall’art. 4 della L. 2 agosto 1999, n. 264 ai soli fini dell’ammissione al primo anno, risulta in contrasto con il principio di libertà di circolazione ex art. 45 TFUE, la cui essenza stessa è costituita dalla facoltà degli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi universitari (1) (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2015, n. 2924).
L’opposizione del diniego all’istanza di accesso degli studenti provenienti da Università straniere per gli anni di corso successivi al primo delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, mediante la convalida del percorso di formazione frequentato all’estero, non può assumere quale motivazione il mancato superamento dei test di ammissione di cui all’art. 4, comma 1 della L. 2 agosto 1999, n. 264, in luogo di una valutazione dei contenuti dell’periodo formativo già svolto in un diverso Stato membro UE, nel rispetto dei posti disponibili stabiliti da ogni singolo Ateneo e con riguardo al titolo accademico che si intende conseguire (2) (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4557).
Il riconoscimento automatico dell’equipollenza dei titoli di formazione in Medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia, contemplato dall’art. 37 della Direttiva 2005/36/CE, quale procedimento propedeutico all’esercizio dell’attività professionale di dentista in un diverso Stato membro, importa l’esperimento di una attività valutativa, seppure a carattere vincolato, da parte dello Stato ricevente, che involge la verifica della corrispondenza del titolo di qualificazione già conseguito dagli interessati secondo le modalità prescritte dalla normativa dello Stato di rilascio all’omologo titolo di abilitazione previsto nell’ordinamento italiano per l’esercizio della professione di odontoiatra (3) (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. III Quater, 18 gennaio 2016, n. 488).
Il ricorso ex artt. 31 e 117 c. p. a. proposto per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal MIUR nel procedimento avviato con l’istanza di parte per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo professionale abilitante in regime di stabilimento ex art. 16, comma 6 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità della condotta inerte assunta dall’Amministrazione, posto che la Direttiva 2005/36/CE stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di quattro mesi (4) (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 9772).
Avv. Marco Bruno Fornaciari