Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 2459
Con la sentenza n. 2459/2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato che (in materia di appalti di ristorazione scolastica) l’offerta dell’aggiudicataria, nell’assicurare l’impiego di un numero inferiore di dipendenti, a prescindere dalla loro non integrale coincidenza soggettiva con quelli impiegati per l’esecuzione dell’affidamento precedente, rispetti le previsioni della lex specialis sul mantenimento del livello occupazionale e non sia in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva richiamate dal bando.
Tale decisione ad avviso del massimo consesso di Giustizia Amministrativa riposa sui seguenti principi di diritto: “la clausola sociale di cui al citato art. 50 deve essere interpretata nel senso che «l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto» (Consiglio di Stato, Sezione, V, 2 novembre 2020, n. 6761; negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sezione III, 28 luglio 2020, n. 4799, e la giurisprudenza ivi richiamata); e nel senso che essa non comporta «alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo» (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 settembre 2019, n. 6148; nonché, Consiglio di Stato, Sezione, V, 2 novembre 2020, n. 6761).
La giurisprudenza di questa Sezione ha poi più volte precisato che «i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali» (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2019, n. 750; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 30 marzo 2016, n. 1255).
Queste considerazioni valgono ancora di più nel caso di specie, ove il concessionario uscente coincide con il soggetto individuato come nuovo aggiudicatario, di guisa che, in realtà, il personale da esso utilizzato per il precedente affidamento, al di là delle commesse cui è adibito, è già alle sue dipendenze e non ha bisogno di essere “riassorbito”.
Né indicazioni diverse possono trarsi dal contratto collettivo FIPE versato in atti, poiché – anche a prescindere dalla verifica della contestata ricorrenza in concreto delle condizioni ivi previste per l’obbligo di riassorbimento (che secondo l’aggiudicataria non ricorrerebbero per cinque dei diciotto dipendenti, in quanto addetti all’unità produttiva da meno di 6 mesi) – esso è previsto per l’ipotesi, nella fattispecie di causa non ricorrente, di cambio soggettivo del gestore (artt. 223 e 226), come si evince dal riferimento alla “assunzione” dei lavoratori”.
Per la lettura del provvedimento si rimanda al seguente link :
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200921&nomeFile=202202459_11.html&subDir=Provvedimenti