Si segnala la decisione allegata che ricostruisce, in materia di giudizi di abilitazione scientifica nazionale, lo spazio del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e sul merito amministrativo, ribadendo che l’applicazione di una norma tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento, quando la norma tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili.
La sentenza segnalata (con gli Avv.ti costituiti Loiodice, Pinto, Procacci) è rilavante anche alla luce della decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza 17 febbraio 2012, n. 2312, hanno precisato i confini del sindacato giurisdizionale sull’apprezzamento svolto dalla pubblica Amministrazione.
Sentenza TAR Lazio Roma n. 3423 del 28.09.2022