In riferimento all’oggetto, si segnala il decreto del Consiglio di Stato, Sez. III, che si allega, n. 2289 del 15.04.2023 con cui il Supremo consesso di Giustizia Amministrativa afferma che salvo rare eccezioni non sia appellabile il decreto cautelare emesso dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale in considerazione del dato testuale del vigente art. 56 comma 2 del codice del processo amministrativo che dichiara detto decreto “non impugnabile”.
Pur nella estrema concinnitas del decreto cautelare monocratico in commento (pronunciatosi in materia di impugnazione di ordinanza prefettizia di svolgimento di competizione sportiva in assenza di spettatori, per ragioni di ordine pubblico – Avv.ti Pasquale Procacci e Carmine Rucireta) e in considerazione dei diversi orientamenti sul punto, si ritiene che, tra le rare eccezioni di cui parla il decreto in commento, rientrino i casi efficacemente definiti in altro decreto del Consiglio di Stato e, segnatamente, il n. 2289 del 4.05.2021 della Seconda Sezione.
Secondo il citato orientamento che si ritiene di condividere, in una prospettiva di applicazione costituzionalmente orientata delle norme di procedura: “l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 cpa, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio.
Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio ( di talchè residuino al limite questioni risarcitorie), dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado” (decreto 2289 del 4.05.2021 Consiglio di Stato Sez. II).
Di seguito l’allegato al decreto –