Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 787 del 24 gennaio 2023
Si segnala la sentenza in oggetto, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato una richiesta di accesso difensivo alla documentazione di una gara d’appalto, per l’assenza di un nesso di stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e le censure formulate.
Afferma il Consiglio di Stato che “condizione di operatività di siffatta esclusione dall’accesso agli atti è data dalla “motivata e comprovata dichiarazione” da parte del concorrente interessato a far valere il suddetto segreto tecnico o commerciale; la stessa peraltro non opera laddove altro concorrente “dimostri che l’ostensione documentale è finalizzata alla difesa in giudizio dei propri interessi” (c.d. accesso difensivo);
2.6. In quest’ultima direzione “è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio;
2.7. La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale;
2.8. Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in particolare, “sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate”.
La pronuncia citata è significativa nella prospettiva di un possibile restringimento dell’accesso difensivo, atteso che, spesso, l’accesso alla documentazione di gara è indispensabile proprio per verificare la sussistenza di possibili profili di illegittimità altrimenti non individuabili.
Di seguito l’allegato all’ordinanza –