TAR Abruzzo – Pescara – ordinanza n. 406 del 20 ottobre 2022
Si segnala l’ordinanza in oggetto, con cui il TAR Pescara, in accoglimento del ricorso per l’accesso ex art. 116 del C.P.A. (Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci), ha disposto l’ostensione delle offerte tecniche dei controinteressati, dando rilievo anche alla circostanza “che nel caso in esame non risulta comunque rispettato il paradigma di cui all’articolo 53 comma 5 cit. (sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione … a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali) atteso che, ad avviso del Collegio, tale dichiarazione e la motivazione dovrebbero essere solo quelle eventualmente esposte contestualmente alla offerta (la norma parla infatti di dichiarazione “dell’offerente”), momento entro cui deve essere adempiuto il relativo onere, sia per rispettare la lettera della disposizione appena citata sia per non prestare acquiescenza alla divulgazione, attraverso la partecipazione a una procedura ontologicamente a evidenza pubblica; e dunque l’Amministrazione non potrebbe richiedere ulteriori dichiarazioni al controinteressato alla ostensione ma basarsi solo su quanto eventualmente dichiarato dal medesimo in sede di offerta (TAR Pescara sentenza 323 del 2021), e motivare dettagliatamente solo con riferimento a quelle dichiarazioni”.
Sentenza TAR Pescara – Ord. 409 del 20.10.2022