Un accordo-di-programma, sottoscritto per l’ampliamento di una struttura ricettiva in zona agricola, non sortisce un particolare affidamento in capo al privato, se detto accordo, in base alla disciplina dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, deve essere ancora sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale proprio per l’adozione della variante urbanistica (Cons. Stato, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 7459).
Nel caso di specie, infatti, la disciplina dell’accordo-di-programma contemplata dalla legge della Regione Puglia n. 34/1994, poi modificata dalla l. n. 8/1998 e successivamente abrogata, salvi i diritti sorti ancorché non definiti, per gli interventi imprenditoriali ivi previsti, “non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente” (art. 1-bis l. r. n. 34/1994), in guisa conforme alla disciplina dell’accordo-di-programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e tale da rendere comunque necessaria la variante urbanistica per la modifica della destinazione agricola dell’area.
Richiamata la giurisprudenza che ha precisato la natura dell’accordo-di-programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e di cui alla l. r. n. 34/1994 e che ha ritenuto la necessaria autonoma impugnazione della delibera di ratifica dell’accordo-di-programma, attesi gli effetti della variante urbanistica che ne conseguono, il Collegio chiarisce come la ratifica dell’operato del Sindaco che ha sottoscritto l’accordo-di-programma da parte del Consiglio comunale, prevista nelle ipotesi di variante urbanistica, non può che essere considerata come una ipotesi di esercizio dei poteri tipici del Consiglio comunale in materia di scelte urbanistiche sul territorio comunale.
Infatti, in mancanza di una espressa previsione contraria e, invece, in presenza del diverso regime nelle ipotesi in cui non è richiesta la variante urbanistica, essendo l’intervento conforme alla disciplina di piano vigente, non si può ritenere che tramite la sottoscrizione dell’accordo-di-programma il Sindaco si appropri della competenza propria del Consiglio comunale in materia urbanistica.
Tale interpretazione risulta confortata, altresì, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alle diverse ipotesi previste nell’ordinamento di variante urbanistica per la realizzazione di interventi di carattere imprenditoriale, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, e successivamente disciplinati dal d.P.R. n. 160/2010, per i quali è stato affermato più volte che il Consiglio comunale conserva tutte le proprie attribuzioni discrezionali in materia urbanistica, tali da condurre, del resto, alla reiezione del motivo di appello incidentale relativo al difetto di motivazione.
Atteso il valore di diniego della variante urbanistica, presupposto necessario per la realizzazione dell’intervento localizzato in zona a destinazione agricola del P. R. G. vigente, assunto dalla mancata ratifica dell’accordo, vi risultano applicabili, quindi, le disposizioni relative ai procedimenti urbanistici, compreso l’art. 13 della l. n. 241/1990, che eccettua dalle disposizioni contenute nel capo relativo l’attività della pubblica amministrazione “diretta alla emanazione di atti normativi […] di pianificazione e di programmazione“.
Il Collegio, peraltro, condivide la necessità, sostenuta dal Comune appellante, di una lettura dell’istituto del preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 in senso non formalistico e conforme alla dequotazione dei vizi formali dell’atto operata dall’art. 21-octies della stessa legge sul procedimento amministrativo, tale da non comportare l’automatica illegittimità della delibera comunale che ha negato la ratifica dell’accordo-di-programma e che ha escluso di procedere alla variante urbanistica necessaria per la ratifica.
Rispetto a tale necessaria variante, pertanto, il privato non matura alcuna aspettativa qualificata, in quanto il Sindaco con la sottoscrizione dell’accordo-di-programma non può sostituire la manifestazione di volontà “politica” del Consiglio comunale nelle scelte di pianificazione del territorio rispetto ad una zona classificata dal P. R. G. vigente con destinazione agricola E3 “salvaguardia e interesse ambientale”.
Avv. Marco Bruno Fornaciari