Le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione-diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa (CGUE, Sez. X, sent. 24 ottobre 2019, C-515-18).
E’ quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE con riferimento all’art. 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
Le questioni pregiudiziali erano state deferite dal T. a. r. Sardegna, Sez. I, ord. 25 luglio 2018, n. 682, nel giudizio di impugnazione proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, avverso l’aggiudicazione-diretta del servizio di trasporto ferroviario regionale disposto dalla Regione per la durata di dodici anni in favore dell’operatore c. d. incumbent, ossia il soggetto operatore economico che da sempre aveva svolto questo tipo di servizio.
Sebbene all’avviso di pre-informazione al mercato, pubblicato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, avessero fatto seguito tre manifestazioni di interesse pervenute complessivamente all’amministrazione, la Regione, infatti, dopo aver negoziato unicamente con l’operatore c. d. incumbent un contratto di servizio ritenuto conforme ai propri obiettivi, aveva proceduto con la conseguente aggiudicazione-diretta, senza la previa apertura di un confronto competitivo con le offerte provenienti dagli altri due operatori economici che avevano manifestato interesse.
La Corte di Giustizia, con il conforto della costante giurisprudenza sovranazionale e sulla scorta del tenore letterale e della collocazione sistematica dell’art. 7, parr. 2 e 4 del regolamento n. 1370/2007, perviene ad escludere che i provvedimenti ivi contemplati, tesi alla pubblicazione ed alla comunicazione delle informazioni inerenti alla procedura di aggiudicazione, integrino la sussistenza in capo all’autorità competente di oneri di pubblicazione o di comunicazione funzionali ad una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute ed alla realizzazione di un confronto competitivo effettivo.
L’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 1370/2007, infatti, è inteso a distinguere due regimi di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e definisce la nozione di “aggiudicazione-diretta” quale aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico ad un determinato operatore di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara. Di conseguenza, l’aggiudicazione-diretta esclude qualsiasi previa procedura di gara.
Una diversa interpretazione, oltreché difforme dai considerando nn. 19 e 30 del regolamento n. 1370/2007, porterebbe ad assimilare la procedura di aggiudicazione-diretta alla procedura di gara e non terrebbe conto, quindi, delle importanti differenze che il regolamento n. 1370/2007 prevede riguardo ad esse.
Avv. Marco Bruno Fornaciari