Cons. Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4590
L’abusiva trasformazione dell’immobile destinato a magazzino e deposito in unità abitativa (appartamento residenziale) è rilevante urbanisticamente perché intervenuto tra categorie urbanistiche diverse, essendo la destinazione a deposito e magazzino assimilabile a quella produttiva artigianale o, altrimenti, a quella commerciale, non certo a quella residenziale. Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una soffitta in un locale abitabile e deve ritenersi che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere.
avv. Marco Bruno Fornaciari