Esclusa la responsabilità precontrattuale per l’interruzione delle trattative che prevedano la sottoscrizione di un accordo
Cass. Civile, Sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15873
L’interruzione delle trattative può costituire una fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. quante volte risulti ingiustificata, ovvero tale da recare pregiudizio, in assenza di un apprezzabile motivo ed in ragione di una condotta contraria a correttezza ed a buona fede, al ragionevole affidamento della controparte sulla positiva conclusione. L’affidamento è peraltro escluso quante volte la parte sia stata informata circa le condizioni cui è subordinato l’altrui interesse a concludere un affare.
avv. Marco Bruno Fornaciari