Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2019, n. 5102
La tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici.
E’ quanto satbilito dal Consiglio di Stato in un contenzioso inerente alle consultazioni elettorali per il rinnovo di un consiglio comunale. Gli appellanti prospettavano l’invalidità delle elezioni a causa della violazione del diritto di elettorato attivo di un dato numero di elettori, degenti all’interno di un nosocomio e non ammessi a votare con la modalità del c.d. seggio volante.
Invero, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, la cognizione della questione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, non ricadendo la controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a..
Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo.
E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall’emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo (ex multis, Cass., S. U., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262).
Avv. Marco Bruno Fornaciari