Con la sentenza n. 6797 del 11 luglio 2023, il Consiglio di Stato, Sez. III, in accoglimento delle argomentazioni dell’appellante (difesa dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Pasquale Procacci e Michelangelo Pinto) ha affermato che “la normativa nazionale e quella sovranazionale non impedisce in assoluto la modifica del contratto in sede di esecuzione, in quanto l’eccessivo “ingessamento” del contratto avente durata pluriennale può nuocere all’interesse delle parti, sia pubblica che privata, tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che, nel lungo periodo, possono emergere circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento dell’indizione della gara, tali da richiedere “aggiustamenti” in corso di esecuzione per garantire la migliore soddisfazione dell’interesse pubblico.
Lo stesso par. 106 del “considerando” della direttiva appalti afferma che “Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l’appalto, in particolare quando l’esecuzione dell’appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto”.
Afferma inoltre il Consiglio di Stato che :
“tre sono i presupposti per poter disporre la variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016:
– la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
– la mancata alterazione della natura generale del contratto;
– l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale”.
Di seguito il link della sentenza –
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6797 del 11.07.2023