Il Consiglio di Stato ribadisce la tassatività dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 della legge n. 65/1986 per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Nella sentenza n. 8350/2024, il Consiglio di Stato, in accoglimento delle tesi della appellante (difesa dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci) ribadisce che la mancata previsione del requisito soggettivo della buona condotta ai fini del rilascio – e della revoca – della qualifica di agente di pubblica sicurezza non è frutto di un lapsus del legislatore e non costituisce una lacuna normativa da colmare, in sede di concreta applicazione della norma stessa, facendo riferimento alla disciplina generale in tema di autorizzazioni di polizia che prevede espressamente il requisito della buona condotta. Giova infatti sottolineare al riguardo che, per un verso, il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza di cui si discute si riferisce a soggetti che rivestono già la qualifica di pubblici dipendenti, in quanto appartenenti alla polizia municipale, e che d’altra parte, la qualità di agente di pubblica sicurezza eventualmente conferita al personale della polizia municipale è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie e specificamente di collaborazione con le Forze della Polizia di Stato “previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle autorità competenti”. Così delineata la qualità di agente di pubblica sicurezza che può essere conferita agli appartenenti alla polizia municipale, appare ragionevole che il suo conferimento sia subordinato all’accertamento di quei soli requisiti ritenuti dallo stesso legislatore indispensabili, alla stregua dei principi fissati dall’art. 97 Cost., per l’esercizio delle funzioni ausiliarie, tassativamente ed esaustivamente indicati nell’art. 5, l. n. 65 del 1986. Non vi è ragione, nel silenzio della legge, in considerazione della ratio della norma e del fatto che gli aspiranti sono comunque già pubblici dipendenti, per ritenere che sia necessario a tal fine il possesso dell’ulteriore requisito della buona condotta.