Con la sentenza 6074 del 21 giugno 2023, il Consiglio di Stato, in accoglimento delle argomentazioni svolte dalla appellante (difesa dagli Avv.ti Loiodice, Clarizia, Procacci e La Fauci), afferma il seguente principio: “se è vero che il termine per la conclusione del contratto non può ritenersi inderogabilmente perentorio, è altresì vero che l’intera normativa nella materia dei contratti pubblici converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile: l’art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sopra citato, configura chiaramente il predetto termine come derogabile solo in via di eccezione, con conseguenziale obbligo di motivazione, imposto in capo alla stazione appaltante, sul preminente interesse pubblico che giustifica la dilazione, quale deroga alla spedita conclusione del contratto in potenziale contrasto con l’interesse prevalente alla esecuzione puntuale dei connessi adempimenti contrattuali, in una dinamica improntata sempre più a criteri di massima accelerazione”
Di seguito il link alla sentenza del Consiglio di Stato – Consiglio di Stato sent. n. 6074-23