Le convenzioni accessive a provvedimenti amministrativi ampliativi in materia edilizia possono consentire lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, ma non anche del costo di costruzione e non possono prevederne una datio-in-solutum quale modalità di soluzione alternativa all’adempimento monetario (Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2019, n. 8919).
La Sezione – precisato come la possibilità di scomputo totale o parziale della quota dovuta di cui all’art. 16, comma 2 del d. p. r. n. 380 del 2001 si riferisca ai soli oneri di urbanizzazione e non anche al costo di costruzione contemplato dal comma 1 della disposizione, in omaggio al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – osserva come l’Amministrazione non possa convenire con il contribuente ovvero con il debitore di una prestazione di diritto pubblico – in assenza di una puntuale e specifica previsione legislativa – una modalità di soluzione diversa dall’adempimento monetario, quale la datio-in-solutum, attesa la natura di corrispettivo di diritto pubblico, oggetto di una prestazione patrimoniale imposta, del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
La indisponibilità che vi risulta implicata per l’Ente impositore non soltanto quanto all’an ed al quantum, ma anche in ordine al quomodo, pertanto, impedisce che tra il Comune ed il soggetto tenuto a corrispondere il contributo di costruzione intervenga convenzione accessiva al titolo edilizio che preveda siffatta modalità di soluzione dell’adempimento monetario – alternativa alla prestazione originariamente dedotta in contratto e, tuttavia, recante analogo effetto estintivo della obbligazione inerente agli oneri di urbanizzazione – posto che l’Amministrazione impositrice difetta ex lege ed ab origine della disponibilità del diritto, di cui la datio-in-solutum è espressione.
Il Collegio ritiene che tale conclusione rinvenga conforto nel dato letterale dell’art. 16, comma 2 del d. p. r. n. 380 del 2001, la cui locuzione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune“, lungi dal dimostrare o sottendere una implicita autorizzazione legislativa a forme di prestazione degli oneri di urbanizzazione alternative a quella monetaria e pattiziamente convenute quale la datio-in-solutum – che, peraltro, richiederebbe una disciplina espressa ed esplicita – deve essere intesa quale riferita alla concreta esecuzione delle opere di urbanizzazione, che, rimessa nel caso di specie alla realizzazione diretta da parte del privato, costituisce l’ambito della generale disciplina apprestata dalla disposizione de qua.
Il carattere negoziabile delle modalità solutorie delle obbligazioni tributarie quale sarebbe implicato dalla ritenuta ammissibilità della datio-in-solutum, inoltre, non collima con i principi costitutivi che presiedono il vigente sistema di contabilità pubblica, informato alla generale e rigida indisponibilità, anche per l’Amministrazione, della disciplina integrale del tributo ovvero della prestazione patrimoniale imposta, per come delineata dalla legge.
La Sezione, infine, chiarisce come la compensazione – che computa la compresenza, in capo alla Amministrazione ed al contribuente, di individuate ragioni di credito/debito, onde conseguirne la mutua estinzione – sia istituto – peraltro operativo nel settore tributario soltanto in base ad espressa previsione normativa (art. 8, comma 6, l. n. 212 del 2000) – ontologicamente diverso dalla facoltà di scomputo, che importerebbe una deroga, priva di alcuna base legislativa, alla ordinaria regula iuris che individua nella moneta il metodo di pagamento dei tributi ovvero delle prestazioni di diritto pubblico.
Avv. Marco Bruno Fornaciari