Cass. Civ., S. U., 11 luglio 2019, n. 18672
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono per comporre il contrasto registrato nella giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione degli atti idonei ad interrompere il breve termine prescrizionale previsto dall’art. 1495 c.c. ed oggetto della questione di massima di particolare importanza prospettata dalla Sezione rimettente.
Il Collegio, nella sua composizione nomofilattica, precisa come come nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1. Non sussisterebbero infatti motivazioni per impedire al compratore di giovarsi dell’ordinario regime delle prescrizioni, in ragione del quale non soltanto le domande giudiziali, ma anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora recano l’attitudine ad impedire il decorso della prescrizione e ad interrompere i termini dell’azione, giusta l’art. 2943, comma 4 c.c..
Risulta incentivata, indi, una risoluzione stragiudiziale della controversia, diversamente dagli effetti sortiti dall’impostazione avversa, che impedirebbe il possibile svolgimento di una conciliazione antegiudiziale, attesa la necessità di interrompere i termini mediante la proposizione di un giudizio.
avv. Marco Bruno Fornaciari