Dichiarata l’illegittmità costituzionale della legge della Regione Marche in materia di gestione integrata dei rifiuti
Corte cost., 13 giugno 2019, n. 142
Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22, mediante l’esclusione aprioristica della collocazione, sul relativo territorio, di impianti così qualificati dal legislatore statale, invadono la competenza legislativa esclusiva ascritta a quest’ultimo, giusta l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., in guisa da ostacolare la realizzazione delle finalità di riequilibrio tra le aree del territorio nazionale poste a fondamento, in parte qua, del riparto di competenze previsto, nella materia afferente la gestione dei rifiuti, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.
Il letterale ed esclusivo riferimento ai fenomeni di combustione dei rifiuti non esclude il carattere integralmente ostativo delle disposizioni regionali impugnate rispetto alla realizzazione nel territorio della Regione Marche di qualsivoglia trattamento termico. Se il fine perseguito fosse stato quello di escludere i soli processi termici di combustione diretta, facendo salvi quelli di pirolisi e gassificazione (per riferirsi a quelli evocati dalla difesa) il legislatore regionale avrebbe dovuto indicare espressamente quelli che, di contro, intendeva legittimare nel suo territorio, evitando, così, ambiguità semantiche foriere di potenziali distonie interpretative, suscettibili di portare all’illegittimità costituzionale della relativa disciplina alla luce della peculiarità della materia in gioco, estranea alla sua competenza.
avv. Marco Bruno Fornaciari