E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 5, D. L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, nella parte in cui prevede che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione-orale, sulla base degli atti depositati, trattandosi di norma di natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa (1) (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. I, 29 maggio 2020, n. 2074).
(1) Il Collegio, in via preliminare, non accoglie l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica, formulata dalla società controinteressata onde consentire l’espletamento della discussione-orale nel giudizio proposto da parte ricorrente per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Amministrazione provinciale intimata, nonché di ogni atto presupposto e conseguente, altrimenti impedita in ragione del disposto dell’art. 84, comma 5 del D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020.
La disposizione da ultimo richiamata, invero, come modificata dall’art. 4, comma 1 del D. L. n. 28/2020, statuisce che, successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza il previo espletamento della discussione-orale di cui agli artt. 71 ss. c. p. a., sulla base degli atti depositati.
La Sezione rileva come la concessione di un rinvio dell’udienza pubblica, onde consentire la discussione-orale della controversia, risulti preclusa in ragione della dovuta osservanza del principio, di rilievo costituzionale, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 3 Cost.); nonché della specifica esigenza di assicurare una celere definizione dei giudizi in tema di contratti di diritto pubblico, peraltro sottesa alla disciplina del rito accelerato e speciale ex art. 120 c. p. a. e viepiù marcata nella fattispecie oggetto di giudizio, che involge la progettazione e la realizzazione di un’opera funzionale alla tutela dell’ambiente.
D’altra parte, la più recente giurisprudenza del Giudice di appello ha rilevato come l’interpretazione costituzionalmente conforme e convenzionalmente compatibile dell’art. 84, comma 5 del D. L. n. 18/2020 importi il riconoscimento in capo a ciascuna delle parti processuali di chiedere il differimento dell’udienza di trattazione a data successiva al termine della fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in guisa da consentire la discussione-orale della controversia (art. 111, comma 4 Cost.; art. 6 CEDU) (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 21 aprile 2020, n. 2539).
Il necessario svolgimento del giudizio amministrativo mediante la discussione-orale della controversia, onde assicurare l’osservanza dei princìpi costituzionali e convenzionali in tema di processo equo, peraltro, rinviene quali soli limiti il richiamato diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo (art. 111, comma 3 Cost.) – in tesi compromesso dal differimento dell’udienza richiesto da una sola parte -, nonché i caratteri di peculiare semplicità eventualmente recati dalla fattispecie oggetto di giudizio, tali da non richiedere alcuna discussione-orale, atteso che nel rito cartolare è possibile far prevalere esigenze manifeste di economia processuale.
Il Collegio, pertanto, ritiene che l’insistita invocazione di alcuni passaggi del richiamato arresto della giurisprudenza di secondo grado, che pare paventare la illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 84, comma 5 del D. L. n. 18/2020, renda necessario rilevare, in primo luogo, come la stessa norma dell’atto avente forza di legge assuma una natura eccezionale ed emergenziale, tesa ad ovviare alla sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa conseguente ad una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale, anche sulla scorta della già sperimentata adozione di un processo amministrativo telematico particolarmente evoluto.
Il concetto di “contraddittorio”, peraltro, quale principio sicuramente ineludibile in quanto riconosciuto dall’art. 111, comma 4 Cost., non può essere assimilato al concetto di “oralità”, che – quale modalità di “contatto” tra le parti e con il Giudice – integra una mera variazione diamesica nello svolgimento di talune attività processuali, eventualmente surrogabile, specie in ragione di condizioni emergenziali e per un limitato torno di tempo, da altri “modelli” contemplati nell’ordinamento italiano, sì da estendervi le guarentigie costituzionali assicurate al primo.
D’altra parte, anche la deduzione di argomentazioni che richiamino la necessaria osservanza del diritto ad un processo equo, quale riconosciuto dall’art. 6 CEDU, non risulta né decisiva, né convincente al fine di fondare dubbi di legittimità costituzionale (art. 117, comma 1 Cost.; art. 6, parr. 2 e 3 TUE) e di conformità all’ordinamento convenzionale della norma di cui all’art. 84, comma 5 del D. L. n. 18/2020, che, in un limitato torno di tempo, esclude lo svolgimento del giudizio amministrativo mediante discussione-orale per tutte le controversie fissate per la trattazione.
L’emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covid-19, invero, integra una fattispecie di pericolo pubblico, che minaccia la vita della Nazione e che l’art. 15 CEDU contempla, in uno allo stato di guerra, quale ipotesi che ammette ogni Alta Parte contraente all’adozione di misure in deroga agli obblighi convenzionali, nella stretta misura resa necessaria dalla situazione ed alla condizione che gli atti legislativi emanati ed i provvedimenti amministrativi adottati non risultino in conflitto con gli altri obblighi rivenienti dal diritto internazionale, consuetudinario e convenzionale (art. 15, par. 1, CEDU).
L’introduzione dell’ulteriore strumento processuale delle “brevi note” a contenuto libero, da depositarsi nei due giorni anteriori alla data dell’udienza fissata per la trattazione della causa ex art. 73 c. p. a., funge, peraltro, quale bilanciamento della compressione della facoltà delle parti di avvalersi della discussione-orale, mediante la produzione di un atto idoneo a recepire sia la replica agli scritti difensivi delle altre parti sia la ulteriore illustrazione delle proprie prospettazioni e deduzioni.
Il Collegio, pertanto, rileva come il modello processuale emergenziale divisato dall’art. 84, comma 5 del D. L. n. 18/2020 rinvenga ragione nell’emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covid-19, lungi dalla configurazione di un vulnus irrimediabile ed irreparabile alla garanzia del contraddittorio tra le parti ed alla relativa possibilità di accesso al giudizio ovvero di contatto con l’organo giudicante, sebbene la transitoria elisione della possibilità di espletare la discussione-orale della controversia, contemplata nell’ordinamento quale facoltà processuale delle parti.
Avv. Marco Bruno Fornaciari