Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 1 ottobre 2019, n. 221
Lo speciale rimedio giudiziale previsto dagli artt. 117 e 31 del c. p. a. non è attivabile avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza del privato volta ad ottenere l’adempimento di una convenzione urbanistica o l’adempimento di Linee Guida per la modifica dell’assetto urbanistico. Gli atti di pianificazione del territorio sono atti amministrativi a contenuto generale in relazione ai quali è esclusa l’esperibilità del mezzo impugnatorio del silenzio-inadempimento.
E’ pacifico in giurisprudenza, infatti, come lo speciale rimedio di cui all’art. 117 c.p.a. possa essere attivato non già per sollecitare lo svolgimento di qualsivoglia tipo di attività da parte dell’Amministrazione, ma esclusivamente per far sancire al giudice l’illegittimità dell’inezia dell’autorità in quei casi in cui questa abbia un “obbligo a provvedere”, giusta l’art. 31, comma 1 c. p. a..
La Sezione, pertanto, ritiene di non avere motivo di discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale “il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, essendo volto a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, non è esperibile qualora l’atto di cui si chiede l’adozione sia a contenuto regolamentare o generale. Il rimedio in questione, infatti, è “strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all’adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari”(così, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096)” (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 23 luglio 2018, n. 8334).
Agli atti di pianificazione del territorio, dunque, proprio perché atti amministrativi generali, si applica il principio enunciato con riferimento agli atti regolamentari, in relazione ai quali è esclusa l’ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio – inadempimento della P.A., in quanto strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all’adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari. Il che non avviene per gli atti generali, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari e non sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati (Tar Liguria, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 985).
Avv. Marco Bruno Fornaciari