Cons. Stato, Sez. IV, 13 agosto 2019, n. 5703
Non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato la sentenza che, a fronte della richiesta del danno per equivalente pari al valore del fondo formulata allorché l’ordinamento contemplava l’istituto dell’occupazione acquisitiva, abbia disposto il solo danno da occupazione illegittima, nel presupposto della permanente proprietà del cespite in capo al privato: la tutela giurisdizionale, infatti, deve essere modulata in base all’assetto esegetico generalmente condiviso al momento della pronuncia.
Nel periodo di tempo in cui trovava applicazione l’istituto dell’occupazione acquisitiva non è in radice ravvisabile alcun possesso ad usucapionem, di talché non può ipotizzarsi l’acquisto in capo a terzi (nella specie, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica) della proprietà del bene ai sensi dell’art. 1159 c.c. (cd. “usucapione abbreviata”) allorché il decennio sia maturato in costanza dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosceva l’occupazione acquisitiva.
La conformazione della domanda giudiziale rispecchiava infatti il diritto vivente all’epoca in cui la domanda era stata per la prima volta proposta avanti l’Autorità Giudiziaria: allora, come noto, l’ordinamento conosceva l’istituto della occupazione acquisitiva, per il quale l’occupazione del bene da parte dell’Amministrazione, seguita dall’irreversibile trasformazione, incideva sullo statuto proprietario del cespite, determinando l’acquisizione della relativa proprietà a titolo originario a favore dell’Ente pubblico occupante.
Il Tribunale, invece, ha fatto riferimento alla (diversa) tutela contemplata dall’attuale diritto vivente, che ha espunto dall’ordinamento, per insuperabile contrasto con superiori principi sovranazionali cui la Repubblica è costituzionalmente tenuta a conformarsi, l’istituto dell’occupazione acquisitiva.
Più in particolare, venuto meno il riconoscimento della valenza acquisitiva dei comportamenti di apprensione materiale del bene posti in essere sine titulo dall’Amministrazione, il Tribunale ha ricondotto la domanda nell’alveo dell’ordinario illecito aquiliano ed ha, pertanto, condannato l’Ente al risarcimento del solo danno (“a carattere permanente”) da perdita della disponibilità materiale del bene, specificando che la proprietà è rimasta in capo ai ricorrenti.
Avv. Marco Bruno Fornaciari